A) Facilities made available to execute Subscription, Payment, Repurchase and Redemption orders placed by Non-Professional Investors.
A.1) Distributor of the Shares
The Shares of the Compartment can be subscribed in Italy through Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (the “Distributor”), from its registered office and dependencies or through distance marketing techniques as well outside its registered office through Private banker qualified to provide offer off-site (the “Financial Advisors”). The Distributor is responsible for maintaining investor relations, including the receipt and examination of any investor complaints, which should be sent to the following addresses: Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., Ufficio Reclami, Viale Altiero Spinelli, 30 – 00157 ROMA, without prejudice for its faculty to readdress the investor complaint to other intermediary involved.
A.2) Paying Agent.
The Paying Agent in Italy is AllFunds Bank, S.A.U. – Milan Branch, having its registered office at Via Bocchetto, Milan. The Paying Agent - in accordance with applicable regulations and under specific agreements with the General Partner/Manager (on behalf of the Fund) - handles relations between non-professional investors established in Italy and the registered and administrative offices of the Fund and performs the following functions:
(i) takes care of the administrative work relating to applications for subscriptions received from the Distributor, which it forwards to the Fund or to another party designated by it, taking care to keep records of the positions relating to each investor;
(ii) settles the payments relating to the call for commitments and any distributions and/or capital repayment;
(iii) provides all services to ensure that Subscribers exercise the social rights associated with participation in the Fund;
(iv) acts as tax withholding agent.
A.3) Subscription/redemption of the Shares in Italy. Payment intermediation.
In particular, the manner in which the Subscriber may subscribe for Shares in Italy and the payment thereof against drawdowns of commitments as well as manage its participation in the Compartment is described below:
Subscription:
The subscription of the Shares is governed by section 1.4.5 of the Issuing Document; in Italy, subscriptions may be made, during the offer period (determined and notified in accordance with the Fund Documents), through the Distributor who will collect the subscription commitment ("Commitment") on the Subscription Agreement, this Schedule and any other necessary forms and documents. Subscriptions and all the requested documents must be received by the Distributor no later than 2 (two) weeks before the end of the offer period, for transmission to the General Partner.
The Subscriber may acquire (i) the KID in Italian language available through the link enclosed in the KID and using the access code duly provided to the Subscriber, and (ii) the Issuing Document and the other documents mentioned in the same Issuing Document on a durable medium from the website https://wm-intranet-auth-dx-portal.is.echonet/isam/sps/DX/saml20/login.
The subscription is an investor commitment proposal, which may be rejected or accepted, in whole or in part, by the General Partner. In the event of - total or partial - acceptance, the General Partner shall send the subscriber - either through the Paying Agent or electronically to the email address provided by the subscriber - an "Acceptance and Welcome Letter", confirming the amount of the commitment accepted under condition of payment of the Initial Drawdown within 5 (five) days before the closing of the offer.
Drawdown of commitments:
The drawdown of commitments is governed by section 1.4.8 of the Issuing Document. The General Partner will, until the date of closure of the liquidation of the Master Fund (as defined in the Issuing Document) or any other date determined by the General Partner, draw down Commitments in whole or in part from the Subscriber in proportion to its total Commitments at moments and in such instalments determined at the sole discretion of the General Partner, and as indicated in the Drawdown Notice issued by the General Partner. All drawdowns of commitments will be done in Euros.
Drawdowns will, in principle, be made by giving no less than five (5) Business Days’ notice to the Subscriber except (i) for the first Drawdown Notice sent to the Subscriber for which prior notice of less than five (5) Business Days may be given to the Subscriber and (ii) in case of exceptional circumstances, for which at least twenty-four (24) hours’ notice will be given to the Subscriber. These exceptional circumstances shall be determined by the General Partner on a discretionary basis.
Default by the Investor to give effect to a Drawdown will expose the Subscriber to the sanctions set forth under section 1.4.13 of the Issuing Document.
For additional and exhaustive information related to the drawdown of commitments, please refer to section 1.4.8 of the Issuing Document.
Distributions:
Distributions are governed by sections 1.4.19 and 2.18.2.13 of the Issuing Document. Distributions from the Master Fund may be used by the General Partner of the Compartment on a discretionary basis (i) to make distributions to the Subscribers through the Paying Agent either in the form of a compulsory repurchase of Ordinary Shares from the Subscribers of the Compartment on a pro rata basis in relation to each Subscriber’s Commitments as referred to under Section 1.4.20 of the Issuing Document or in the form of dividend reducing the NAV of the relevant Ordinary Shares, (ii) to compulsory repurchase Ordinary Shares of a Defaulting Investor, (iii) to honour any further drawdown requests and any recall of distributions from the Master Fund, repay indebtedness, or invest in liquid assets and/or hold such amounts on deposit for the ultimate benefit of the Subscribers of the Compartment upon its dissolution and liquidation, and/or (iv) for any other use permitted under the Issuing Document.
Distributions can be “definitive” or “recallable” and, in both cases will be managed through the Paying Agent that receives the gross amount from the General Partner and pay the net tax amount to the Investor
The General Partner may decide to postpone the payment of any distribution to a Subscriber or a group of Investors if objective reasons justify it, such as for instance, if it is required to comply with any tax requirements applicable to the Compartment or these Investors or as a result of the Subscriber’s or group of Investors’ particular financial and tax situations. For the avoidance of doubt, no interest will accrue on these postponed distributions, if any.
The General Partner intends to distribute to the Subscriber through the Paying Agent the distributions received from the Master Fund which are not used for another purpose described above as soon as reasonably practicable after receipt of the relevant distributions from the Master Fund. All distributions will be made in Euros.
For the avoidance of doubt, the General Partner may also distribute excess of cash which has not been invested in the Master Fund or used for any other purposes provided for herein. Such distribution can be definitive or recallable as specified in the distribution notice which will be sent by the General Partner to the Subscriber.
Section 1.4.19 of the Issuing Document set-forth other provisions related to distributions as distribution in kind and recallable distributions on which the attention of the Subscriber is drawn by the General Partner.
Redemption:
Redemptions are governed by sections 1.4.20 and 2.6 of the Issuing Document. No Subscriber may request the redemption of Ordinary Shares in the Compartment.
The General Partner may, in its absolute discretion, decide to compulsorily redeem all or some of the Ordinary Shares in issue in the same class for distribution purposes. The General Partner will notify each Subscriber in writing, in accordance with the principle of equal treatment of Shareholders, of the number of Ordinary Shares and/or fractions thereof it wishes to redeem and of the redemption price. Ordinary Shares will be redeemed at the NAV per Ordinary Share of the relevant class calculated as of the last Valuation Day, except where the distribution constitutes a Temporary Repayment (as defined in Section 1.4.9) or an excess of cash at the level of the Compartment which is definitively returned to the Subscriber in which case the redemption price per Ordinary Share so redeemed shall be the Initial Issue Price. Subject to Section 1.4.19 of the Issuing Document, the redemption price will be paid through the Paying Agent within thirty (30) Business Days from the date of redemption to the bank account designated by the relevant Subscriber. Redeemed Ordinary Shares will be cancelled concomitantly with such payment together with any certificate issued, if any.
The General Partner may, in its absolute discretion, decide to compulsorily redeem all or some of the Ordinary Shares of a Defaulting Investor in accordance with section 1.4.13 and section 1.4.20 of the Issuing Document.
B) ADDITIONAL INFORMATION
B.1) Provision of information documents.
The latest annual report and the information provided for by article 23 of the AIFMD are available on a confidential basis at https://wm-intranet-auth-dx-portal.is.echonet/isam/sps/DX/saml20/login, so that investors may inspect it and obtain a copy of it.
B.2) Information about the exercise of the rights arising from the investment in the Fund by investors in Italy.
One voting right is attached to each ordinary share of the Fund. Shareholders also benefit from the general rights of shareholders as described in the amended Luxembourg law of 10 August 1915 on commercial companies.
Each Investor has the right to attend in person or by proxy the general meetings of shareholders further to a notification sent to every registered shareholders at least eight (8) days before the date of the general meeting. The notification specifies the date, time and place of the general meeting, the agenda, the conditions of admission as well as the quorum and majority conditions.
The decision falling into shareholders’ liability regarding the General Partner, are adopted within the general meeting, in accordance with the provisions of the SICAV articles of association and applicable Luxembourg law.
Decisions in connection with only one or more SICAV compartment may be taken, to the extent provided by law, by the shareholders of the concerned SICAV compartment. The quorum and majority conditions provided for in the SICAV articles of association apply in this case.
In case of suspension of the voting rights of one or more shareholders, the concerned shareholders will receive the notification to the general meeting and may attend, but the voting rights of this suspended shareholder are not taken into account.
Investors are reminded that they are registered personally and namely in the shareholders register and as such, are able to fully and directly exercise their rights and in particular the right to participate at general meetings of shareholders.
B.3)Information about the facilities available to investors.
Information about the functions performed by the facilities made available to investors in Italy, in addition to being contained in this Annex, is published on the website https://wealthmanagement.bnpparibas/lu/en/global-general-partner.html. Investors may also request to receive such information, in a durable medium, from the Distributor by sending an e-mail to their relationship manager or by sending a written request to the following address: Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., Viale Altiero Spinelli, 30 – 00157 ROMA
B.4) Tax regime
Withholding taxes are applied to the extent of 26% on income distributed during the period of participation in the fund and on income included in the difference between the redemption, liquidation or transfer value of the units or shares and the weighted average cost of subscription or purchase of units or shares, net of a portion of income referred to the bonds and other securities mentioned in the article 31 of the Decree of the President of the Republic of 29 September 1973, n. 601 and equivalent, to the bonds issued by States included in the "white list" and to the bonds issued by Territorial Entities of the aforementioned States, which will be applied to the extent of 48% of incomes, in order to ensure the effective taxation of 12.50% provided on the same incomes.
The income referred to the above mentioned Italian and foreign public bonds are determined as proportion to the average percentage of the fund's assets invested in the same securities directly, or indirectly through other collective funds (Italian and not-harmonised foreign entities subject to supervision established in EU and EEA states included in the white list) referred to in paragraph 1 of the same art. 26-quinquies and paragraphs 1 and 2 of art. 10-ter of law 23 March 1983, n. 77.
The average percentage, applicable in each half- year calendar, is determined on the basis of the last two half-yearly or annual statements, drawn up within the half-year calendar before the date of income distribution, redemption, transfer or liquidation of the units or shares, or, if only one statement has been drawn up within the mentioned half-year, on the basis of that statement.
The withholding tax is applied by the resident paying agent in charge of paying the income, repurchase or negotiation of the shares on the income distributed during the participation in the funds and on income included in the difference between the redemption or transfer value of the shares and the weighted average cost of subscription or purchase of shares. In any case, the value and cost of the shares is shown in the periodic statements.
Redemption transactions also include those carried out by convertion of Shares from one Section to another Section (where permitted). The withholding tax is also applied in case of changing of Shareholders.
The withholding tax is applied as “advance tax payment” on income received during the exercise of commercial or business activities and as a “definitive tax payment” towards all other subjects, including those are exempt or excluded from the Corporate income tax.
The withholding tax is not applied if incomes are received by non-resident subjects and by other Italian collective investment, by Italian supplementary pension funds, by insurance companies in relation to investments made to cover the mathematical life insurance reserves.
In case of the shares are held by individual outside the exercise of commercial or business activities or by other equivalent subjects, capital losses realized are relevant for the purposes of applying the “administered savings” referred to in Article 6 of Legislative Decree Legislative Decree no. 461 of 1997, and they therefore can be used for the compensation of “other income” with financial nature (i.e. capital gains) realized under the same tax regime.
If the shares of the SICAV are transferred by inheritance or donation, inheritance and donation tax is applied on total net value of the assets or rights transferred.
In case of the shares are the subject of a donation or other “inter vivos” donation, the entire value of the shares is included in the taxable base for the purposes of the “donation tax”. In case of the shares are subject to inheritance, the part of the value of the shares corresponding to the value, including the related accrued and uncollected income, of the public debt bonds and securities, including the corresponding public debt bonds and securities issued by the EU and EEA States and other government bond and securities, guaranteed by the State or equivalent, including other government securities and securities equivalent to them issued by the EU and EEA States, held by the Sub-Fund at the date of the opening of the succession, is excluded from the taxable base for the purposes of the inheritance tax. For these purposes, the SICAV will provide, following a specific request formulated by the heirs, useful information on the composition of the Sub-Fund's assets.
It should also be noted that stamp duty is applied to the periodic communications relating to financial instruments.
Information on tax treatment in Luxembourg are provided in the documents of the fund. It should be noted however that the information contained therein does not represent in an exhaustive way all the tax consequences of purchasing, holding and transferring of the Shares of the Sub-Fund, for the analysis of which one needs refer to own tax consultants.
B.5) Contact person for any communications with Banca d’Italia and CONSOB
The Fund has entrusted Banca Nazionale del Lavoro with registered office in Viale Altiero Spinelli, 30 – 00157 ROMA, to act as contact person for any communications with Banca d’Italia and Consob (Italian Supervisory Authorities).
A) Strutture messe a disposizione per eseguire gli ordini di Sottoscrizione, Pagamento, Riacquisto e Rimborso impartiti dagli Investitori Non Professionali.
A.1) Soggetti che procedono al collocamento delle Azioni
In Italia, la sottoscrizione delle Azioni del Comparto può essere effettuata per il tramite di Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (il “Distributore”), che vi provvede presso la propria sede e le dipendenze o per il tramite di tecniche di comunicazione a distanza nonché fuori sede a mezzo di Consulenti Finanziari. Al Distributore è demandata la tenuta dei rapporti con gli investitori, ivi compresi la ricezione e l’esame di eventuali reclami degli investitori stessi, che dovranno essere inviati ai seguenti recapiti: Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., Ufficio Reclami, Viale Altiero Spinelli, 30 – 00157 ROMA, ferma restando la facoltà di quest’ultima di reindirizzare il reclamo dell’investitore ad altro intermediario coinvolto.
A.2) Soggetto Incaricato dei Pagamenti.
In Italia, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti in Italia è AllFunds Bank, S.A.U. – filiale di Milano, avente sede legale in Via Bocchetto, Milano. Tale soggetto svolge - in conformità alla normativa applicabile e sulla base di apposite convenzioni con il General Partner/Gestore (per conto del Fondo) - le attività di cura dei rapporti tra gli investitori non professionali stabiliti in Italia e la sede statutaria e amministrativa del Fondo nonché le seguenti funzioni:
(i) curare l’attività amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione ricevute dal Distributore, che trasmette al Fondo o ad altro soggetto da esso designato, avendo cura di tenere presso di sé evidenza delle posizioni relative a ciascun partecipante;
(ii) regolare i pagamenti relativi ai richiami delle sottoscrizioni nonché a eventuali distribuzioni e/o rimborsi di capitale;
(iii) espletare tutti i servizi per assicurare ai Sottoscrittori l’esercizio dei diritti sociali connessi con la partecipazione al Fondo;
(iv) agire quale sostituto di imposta.
A.3) Modalità di sottoscrizione/rimborso delle Azioni in Italia. Intermediazione nei pagamenti.
In particolare, le modalità con le quali il Sottoscrittore può effettuare la sottoscrizione di Azioni in Italia e il relativo pagamento a fronte dei richiami degli impegni nonché gestire la propria partecipazione al Comparto sono di seguito descritte:
Sottoscrizione:
La sottoscrizione delle Azioni è disciplinata alla sez. 1.4.5 del Documento d’Offerta; in Italia, la sottoscrizione può avvenire, durante il periodo di offerta (determinato e comunicato in conformità ai Documenti del Fondo), per il tramite del Distributore che provvede a raccogliere la sottoscrizione dell’impegno (“Commitment”) sull’Accordo di Sottoscrizione, sul presente Allegato e su ogni altro modulo e documento necessario. Le sottoscrizioni e tutti i documenti richiesti devono pervenire al Distributore entro e non oltre 2 (due) settimane dalla fine del periodo di offerta, per la trasmissione al General Partner. Il Sottoscrittore ha la possibilità di acquisire (i) il KID in italiano disponibile attraverso il link indicato nel KID e utilizzando il codice di accesso debitamente fornito al Sottoscrittore, e (ii) il Documento d’Offerta e gli altri documenti indicati nel medesimo Documento d’Offerta su supporto durevole presso il sito internet https://wm-intranet-auth-dx-portal.is.echonet/isam/sps/DX/saml20/login.
La sottoscrizione è una proposta di impegno dell’investitore, che può essere rigettata o accettata, in tutto o in parte, dal General Partner. Nel caso di accettazione, totale o parziale, il General Partner invierà al sottoscrittore – per il tramite del Soggetto Incaricato dei Pagamenti ovvero in formato elettronico all’indirizzo email fornito dal sottoscrittore medesimo – una “Acceptance and Welcome Letter”, con la conferma dell’importo dell’impegno accettato, fermo restando il pagamento del Richiamo iniziale degli Impegni, entro i 5 (cinque) gg che precedono la chiusura dell’offerta.
Richiami degli impegni:
Il richiamo degli impegni è disciplinato alla sezione 1.4.8 del Documento d’Offerta. Il General Partner, fino alla data di chiusura della liquidazione del Fondo Master (come definita nel Documento d’Offerta) o qualsiasi altra data stabilita dal General Partner, procederà al richiamo totale o parziale degli Impegni del Sottoscrittore in proporzione agli impegni totali assunti da quest’ultimo alle scadenze e per gli importi determinati a esclusiva discrezione del General Partner, e come indicato nella Lettera di Richiamo degli Impegni emessa dal General Partner. Tutti i richiami saranno effettuati in Euro o US Dollari (si rimanda al documento Fund issuing document).
I richiami saranno effettuati, in linea di principio, con un preavviso al Sottoscrittore non inferiore a cinque (5) Giorni Lavorativi, ad eccezione (i) della prima Lettera di Richiamo inviata al Sottoscrittore, per la quale potrà essere dato al Sottoscrittore un preavviso inferiore a cinque (5) Giorni Lavorativi e (ii) di circostanze eccezionali, per le quali sarà dato al Sottoscrittore un preavviso di almeno ventiquattro (24) ore. Tali circostanze eccezionali saranno determinate dal General Partner su base discrezionale.
La mancata esecuzione di un Richiamo da parte di un Investitore esporrà quest’ultimo alle sanzioni previste alla sezione 1.4.13 del Documento d’Offerta.
Per maggiori informazioni sui richiami degli impegni, si rimanda alla sezione 1.4.8 del Documento d’Offerta.
Distribuzioni:
Le distribuzioni sono disciplinate alle sezioni 1.4.19 e 2.18.2.13 del Documento d’Offerta. Le distribuzioni dal Fondo Master possono essere utilizzate dal General Partner del Comparto su base discrezionale (i) per effettuare distribuzioni a favore dei Sottoscrittori per il tramite del Soggetto Incaricato dei Pagamenti sotto forma di riacquisto obbligatorio di Azioni Ordinarie dai Sottoscrittori del Comparto su base proporzionale in relazione agli Impegni assunti da ciascun Sottoscrittore ai sensi della Sezione 1.4.20 del Documento d’Offerta o sotto forma di dividendo riducendo il NAV delle relative Azioni Ordinarie, (ii) per effettuare riacquisti obbligatori di Azioni Ordinarie di un Investitore Inadempiente, (iii) per soddisfare ulteriori richiami degli impegni e richieste di distribuzione dal Fondo Master, rimborsare l'indebitamento, o investire in attività liquide e/o mantenere tali importi depositati a beneficio ultimo dei Sottoscrittori del Comparto al momento del suo scioglimento e della sua liquidazione, e/o (iv) per qualsiasi altro uso consentito ai sensi del Documento d’Offerta.
Una distribuzione può essere a titolo “definitivo” o “revocabile” e, in entrambi i casi, sarà gestita tramite il Soggetto Incaricato dei Pagamenti che riceverà l’importo lordo dal General Partner e corrisponderà all’Investitore l’importo al netto delle imposte.
Il General Partner può decidere di differire il pagamento di una distribuzione a favore di un Sottoscrittore o di un gruppo di Investitori se tale decisione è giustificata da motivi oggettivi, come ad esempio se è necessario rispettare i requisiti fiscali applicabili al Comparto o a tali Investitori o a causa della particolare situazione finanziaria e fiscale del Sottoscrittore o del gruppo di Investitori. Si precisa che su tali eventuali distribuzioni differite non maturerà alcun interesse.
Il General Partner intende distribuire al Sottoscrittore, per il tramite del Soggetto Incaricato dei Pagamenti, le distribuzioni ricevute dal Fondo Master che non siano utilizzate per un altro scopo sopra descritto, non appena ragionevolmente possibile dopo aver ricevuto le relative distribuzioni dal Fondo Master. Tutte le distribuzioni saranno effettuate in Euro o US Dollari (si rimanda al documento Fund issuing document).
Si precisa che il General Partner può anche distribuire l'eccesso di liquidità che non è stato investito nel Fondo Master o utilizzato per qualsiasi altro scopo previsto dal presente documento. Tale distribuzione può essere definitiva o revocabile, come specificato nell'avviso di distribuzione che sarà inviato dal General Partner al Sottoscrittore.
Il General Partner richiama l’attenzione dei Sottoscrittori su altre previsioni in materia di distribuzioni, contenute nella sezione 1.4.19 del Documento d’Offerta, quali distribuzioni in natura e distribuzioni revocabili.
Rimborso:
I rimborsi sono disciplinati alle sezioni 1.4.20 e 2.6 del Documento d’Offerta. Non è possibile richiedere il rimborso delle Azioni Ordinarie del Comparto.
Il General Partner può, a sua totale discrezione, decidere di procedere al rimborso obbligatorio di tutte o parte delle Azioni Ordinarie della stessa classe emesse per finalità di distribuzione. Il General Partner comunicherà per iscritto a ciascun Sottoscrittore, in conformità al principio di parità di trattamento tra gli Azionisti, il numero di Azioni Ordinarie e/o relative frazioni che intende rimborsare e il prezzo di rimborso. Le Azioni Ordinarie saranno rimborsate al NAV per Azione Ordinaria della relativa classe calcolato nell’ultimo Giorno di Valorizzazione, salvo nel caso in cui la distribuzione costituisca un Rimborso Provvisorio (come definito nella Sezione 1.4.9) o un eccesso di liquidità a livello di Comparto restituito al Sottoscrittore a titolo definitivo nel qual caso il prezzo di rimborso per Azione Ordinaria così rimborsata corrisponderà al Prezzo di Emissione Iniziale. Fermo restando quanto previsto dalla Sezione 1.4.19 del Documento d’Offerta, il prezzo di rimborso sarà versato per il tramite del Soggetto Incaricato dei Pagamenti entro trenta (30) Giorni Lavorativi dalla data del rimborso sul conto corrente bancario indicato dal relativo Sottoscrittore. Le Azioni Ordinarie rimborsate saranno cancellate contestualmente a tale versamento insieme a eventuali certificati emessi.
Il General Partner può, a sua assoluta discrezione, decidere di procedere al rimborso obbligatorio di tutte o parte delle Azioni Ordinarie di un Investitore Inadempiente in conformità alle sezioni 1.4.13 e 1.4.20 del Documento d’Offerta.
B) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
B.1) Messa a disposizione della documentazione informativa.
L’ultima relazione annuale e le informazioni previste dall’articolo 23 della AIFMD sono disponibili in via confidenziale sul sito internet https://wm-intranet-auth-dx-portal.is.echonet/isam/sps/DX/saml20/login, affinché gli investitori possano prenderne visione e ottenerne una copia.
B.2) Informazioni sull’esercizio dei diritti derivanti dall’investimento nel Fondo da parte degli investitori in Italia.
Ogni azione ordinaria del Fondo dà diritto a un voto. Gli Azionisti beneficiano inoltre dei diritti generali degli azionisti previsti dalla legge lussemburghese modificata del 10 agosto 1915 sulle società commerciali.
Ogni investitore ha il diritto di partecipare di persona o per delega alle assemblee degli azionisti a seguito di avviso inviato a tutti gli azionisti iscritti al libro soci almeno otto (8) giorni prima della data dell'assemblea. L’avviso specifica la data, l'ora e il luogo dell'assemblea, l'ordine del giorno, le condizioni di ammissione e le condizioni di quorum e di maggioranza.
Le decisioni che ricadono sotto la responsabilità degli azionisti riguardanti il General Partner sono adottate dall'assemblea, in conformità alle disposizioni dello statuto della SICAV e della legge lussemburghese applicabile.
Le decisioni relative a uno o più comparti della SICAV possono essere prese, nella misura prevista dalla legge, dagli azionisti del comparto della SICAV interessato. In questo caso si applicano le condizioni di quorum e di maggioranza previste dallo statuto della SICAV.
In caso di sospensione dei diritti di voto di uno o più azionisti, gli azionisti interessati riceveranno l’avviso di convocazione dell'assemblea e potranno parteciparvi, tuttavia i diritti di voto di tali azionisti soggetti a sospensione non saranno presi in considerazione.
Si rammenta agli investitori che l’iscrizione nel libro soci è personale e nominativa e, pertanto, gli investitori sono in grado di esercitare direttamente e a pieno titolo i loro diritti e in particolare il diritto di partecipare alle assemblee degli azionisti.
B.3)Informazioni sulle strutture a disposizione degli investitori.
Le informazioni relative ai compiti svolti dalle strutture messe a disposizione degli investitori in Italia, oltre ad essere contenute nel presente Allegato, sono pubblicate sul sito internet https://wealthmanagement.bnpparibas/lu/en/global-general-partner.html. Gli investitori possono altresì fare richiesta di ricevere tali informazioni, su supporto durevole, al Distributore, inviando una e-mail al loro relationship manager o inviando una richiesta scritta al seguente indirizzo: Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., Viale Altiero Spinelli, 30 – 00157 ROMA.
B.4) Regime fiscale
Le ritenute sono applicate nella misura del 26% sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di liquidazione o di cessione delle quote o azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle quote o azioni medesime, al netto di una quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella “white list” e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati che saranno computati nella misura del 48% del provento, al fine di garantire il mantenimento del livello di tassazione effettiva del 12, 50% previsto su detti proventi.
I proventi riferibili alle predette obbligazioni pubbliche italiane ed estere sono determinati in proporzione alla percentuale media dell'attivo dell’organismo d’investimento investita direttamente, o indirettamente per il tramite di altri organismi di investimento collettivo del risparmio (italiani ed esteri non armonizzati soggetti a vigilanza istituiti in Stati UE e SEE inclusi nella white list) di cui al comma 1 del medesimo art. 26-quinquies e ai commi 1 e 2 dell'art. 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, nei titoli medesimi.
La percentuale media, applicabile in ciascun semestre solare, è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti entro il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione o liquidazione delle quote o azioni, ovvero, nel caso in cui entro il predetto semestre ne sia stato redatto uno solo, sulla base di tale prospetto.
La ritenuta è applicata dai soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle Azioni sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all’organismo e sui proventi compresi nella differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle Azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle Azioni medesime. In ogni caso il valore e il costo delle azioni è rilevato dai prospetti periodici.
Tra le operazioni di rimborso sono comprese anche quelle realizzate mediante conversione delle Azioni da un Comparto ad altro Comparto (ove consentite). La ritenuta è applicata anche nell’ipotesi di modifica degli intestatari delle Azioni.
La ritenuta è applicata a titolo di acconto sui proventi percepiti nell’esercizio di attività di impresa commerciale ed a titolo d’imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall’imposta sul reddito delle società.
La ritenuta non si applica nel caso in cui i proventi siano percepiti da soggetti non residenti, nonché da altri organismi di investimento collettivo italiani, da forme pensionistiche complementari istituite in Italia, da imprese assicurative relativamente agli investimenti assunti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita.
Nel caso in cui le azioni siano detenute da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa commerciale o da altri soggetti equiparati, le minusvalenze realizzate rilevano ai fini dell’applicazione del risparmio amministrato di cui all’art.6 del D. Lgs. n. 461 del 1997, e sono pertanto utilizzabili ai fini della compensazione dei redditi diversi di natura finanziaria (ossia plusvalenze) realizzati nell’ambito del medesimo regime fiscale.
Qualora le Azioni della SICAV siano trasferite per effetto di successione ereditaria o di donazione, sul valore complessivo netto dei beni o diritti trasferiti si applica l’imposta di donazione o successione.
Nel caso in cui le Azioni siano oggetto di donazione o di altro atto di liberalità tra vivi, l’intero valore delle Azioni concorre alla formazione dell’imponibile ai fini del calcolo dell’imposta sulle donazioni. Nell’ipotesi in cui le Azioni siano oggetto di successione ereditaria non concorre alla formazione della base imponibile ai fini dell’imposta di successione la parte di valore delle Azioni corrispondenti al valore, comprensivo dei relativi frutti maturati e non riscossi, dei titoli del debito pubblico, ivi compresi i corrispondenti titoli del debito pubblico emessi dagli Stati appartenenti all’Unione europea e dagli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo, e gli altri titoli di Stato, garantiti dallo Stato o equiparati, ivi compresi gli altri titoli di Stato e titoli ad essi equiparati emessi dagli Stati appartenenti all'Unione europea e dagli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, detenuti dal Comparto alla data di apertura della successione. A tali fini la SICAV fornirà, a fronte di apposita richiesta formulata dagli eredi, indicazioni utili circa la composizione del patrimonio del Comparto.
Si segnala inoltre che l’imposta di bollo è applicata alle comunicazioni periodiche relative a strumenti finanziari.
Nei documenti del Fondo sono fornite le informazioni sul trattamento fiscale in Lussemburgo. Si segnala tuttavia che le informazioni ivi contenute non rappresentano in maniera esaustiva tutte le conseguenze fiscali connesse all’acquisto, alla detenzione e alla cessione delle Azioni del Comparto, per l’analisi delle quali si dovrà far riferimento ai propri consulenti.
B.5) Punto di contatto con Banca d’Italia e CONSOB
Il Fondo ha incaricato Banca Nazionale del Lavoro, con sede in Viale Altiero Spinelli, 30 – 00157 ROMA , di agire quale punto di contatto per eventuali comunicazioni con la Banca d’Italia e la Consob (Autorità di Vigilanza italiane).